Cosa puoi segnalare e a quali condizioni sei tutelato
Prima di inviare una segnalazione a AFAI SRL è importante sapere cosa rientra nell'ambito della disciplina whistleblowing e cosa ne resta fuori. Il canale interno è dedicato alla segnalazione di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, non alla risoluzione di questioni personali. Comprendere questi presupposti ti aiuta a indirizzare correttamente la tua comunicazione e a sapere se potrai beneficiare delle tutele di legge.
In sintesi
Puoi segnalare violazioni (illeciti, comportamenti, atti od omissioni) di cui sei venuto a conoscenza nel tuo contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di AFAI SRL. La tutela ti spetta se, al momento della segnalazione, avevi fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito della normativa (Art. 16, c. 1, lett. a, D.Lgs. 24/2023).
Che cos'è una «violazione» segnalabile
Il D.Lgs. 24/2023 definisce le «violazioni» come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (Art. 2, c. 1, lett. a, D.Lgs. 24/2023). Il presupposto comune e qualificante è dunque la lesione di un interesse generale o dell'integrità dell'organizzazione: la segnalazione non tutela un interesse meramente individuale del segnalante, ma protegge l'ente e la collettività.
Rientrano in particolare, tra le altre, le seguenti categorie:
Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
Condotte che integrano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (Art. 2, c. 1, lett. a, n. 1, D.Lgs. 24/2023). Sono i casi più ricorrenti di segnalazione nel contesto lavorativo.
Illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) ivi previsti (Art. 2, c. 1, lett. a, n. 2, D.Lgs. 24/2023). Poiché il codice etico costituisce parte integrante del modello 231, anche le sue violazioni possono integrare una segnalazione whistleblowing, in quanto idonee a incidere sull'efficacia complessiva del sistema di prevenzione dei rischi dell'ente.
Violazioni del diritto dell'Unione europea
Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto, relativi a settori quali appalti pubblici, servizi e mercati finanziari, antiriciclaggio, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti (Art. 2, c. 1, lett. a, nn. 3, 4, 5 e 6, D.Lgs. 24/2023).
Per «informazioni sulle violazioni» si intendono le informazioni — compresi i fondati sospetti — riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni (Art. 2, c. 1, lett. b, D.Lgs. 24/2023). Non è quindi necessario avere la prova della violazione: è sufficiente un sospetto fondato su elementi concreti.
Le segnalazioni non riguardano solo reati
Le segnalazioni whistleblowing non si limitano agli illeciti in senso stretto: comprendono anche comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente, incluse le condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le violazioni del MOG 231 (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2025, delibera n. 478 del 26 novembre 2025).
Cosa NON rientra nella segnalazione whistleblowing
La disciplina non può essere utilizzata per finalità diverse da quelle per cui è stata istituita. In particolare, restano esclusi dall'ambito oggettivo del whistleblowing:
- Le rimostranze e i conflitti di carattere personale del segnalante, riconducibili a rapporti individuali con superiori gerarchici o con altri colleghi (cfr. considerando 22 della direttiva (UE) 2019/1937 e Linee Guida ANAC n. 311/2023).
- Le contestazioni inerenti al rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio vertenze retributive, mansioni, valutazioni, sanzioni disciplinari ricevute), per le quali esistono specifiche procedure e sedi di tutela.
- Le notizie palesemente prive di fondamento, le mere voci o «sentito dire» non sorretti da elementi concreti.
- Le informazioni già di pubblico dominio, nonché quelle acquisite al di fuori del contesto lavorativo (Art. 2, c. 1, lett. g, D.Lgs. 24/2023).
- Le segnalazioni effettuate al solo scopo strumentale, con dolo o colpa grave, ovvero quelle che integrano calunnia o diffamazione (vedi oltre).
Non è il canale per le doglianze personali
Se la tua comunicazione riguarda un interesse esclusivamente personale — ad esempio un dissidio con un collega o una contestazione sul tuo trattamento economico o sulle tue mansioni — non si tratta di una segnalazione whistleblowing: in tal caso sarà trattata come comunicazione ordinaria e non beneficerà delle tutele del D.Lgs. 24/2023. Per queste situazioni rivolgiti agli uffici e alle procedure aziendali competenti.
L'autorità competente può inoltre non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità (cfr. Art. 8, c. 5, D.Lgs. 24/2023, per le segnalazioni esterne ad ANAC), così come archiviare le segnalazioni manifestamente prive di fondamento.
Le condizioni per essere tutelato (Art. 16)
Aver effettuato una segnalazione non basta, di per sé, a far scattare le misure di protezione: occorre che ricorrano le condizioni stabilite dall'Art. 16, D.Lgs. 24/2023. Le misure di protezione si applicano quando:
Buona fede e fondato motivo (Art. 16, c. 1, lett. a)
Al momento della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, avevi fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'Art. 1 del decreto (Art. 16, c. 1, lett. a, D.Lgs. 24/2023).
Rispetto dei canali previsti (Art. 16, c. 1, lett. b)
La segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità previste dal Capo II del decreto (canali interni, canale esterno ANAC, divulgazione pubblica nei casi consentiti).
La buona fede e l'irrilevanza dei motivi
La tutela richiede la buona fede del segnalante, intesa come ragionevole convinzione, fondata su elementi concreti, della veridicità di quanto segnalato. Non è invece richiesta la certezza assoluta né la successiva conferma della violazione: ciò che rileva è il «fondato motivo di ritenere» vere le informazioni al momento della segnalazione.
In coerenza con questo principio, il decreto stabilisce che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare sono irrilevanti ai fini della sua protezione (Art. 16, c. 2, D.Lgs. 24/2023): conta la fondatezza oggettiva del sospetto, non l'intenzione o l'eventuale risentimento personale del segnalante.
Anche le segnalazioni anonime sono tutelate
Le condizioni dell'Art. 16 si applicano anche alle segnalazioni anonime, se la persona segnalante viene successivamente identificata e subisce ritorsioni (Art. 16, c. 4, D.Lgs. 24/2023). AFAI SRL gestisce il canale garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante (Art. 4 e Art. 12, D.Lgs. 24/2023).
Il limite: segnalazioni dolose, calunnia e diffamazione
La tutela non è incondizionata. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione — o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave — le tutele del Capo III non sono garantite e al segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare (Art. 16, c. 3, D.Lgs. 24/2023).
Segnala con responsabilità
Il canale whistleblowing tutela chi segnala in buona fede, ma non protegge chi lo utilizza in modo strumentale o pretestuoso per arrecare un danno ingiusto ad altri. Segnala solo ciò che, sulla base di elementi concreti, ritieni ragionevolmente vero.
Divulgazione pubblica: quando è tutelata
Oltre alla segnalazione interna e a quella esterna ad ANAC, il decreto disciplina la divulgazione pubblica (diffusione delle informazioni tramite stampa o mezzi che raggiungono un numero elevato di persone). Anche chi divulga pubblicamente è tutelato dal Capo III, ma solo se ricorre una delle tre condizioni dell'Art. 15, c. 1, D.Lgs. 24/2023:
- ha già effettuato segnalazione interna ed esterna, oppure direttamente esterna, senza riscontro nei termini;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna esponga al rischio di ritorsioni o non avrebbe efficace seguito.
Privilegia i canali riservati
La divulgazione pubblica è tutelata solo nei casi sopra indicati e fa venir meno la riservatezza. Prima di ricorrervi, valuta sempre il canale interno o quello esterno ad ANAC, che garantiscono la protezione della tua identità.
Riepilogo
| Rientra nel whistleblowing | Resta escluso |
|---|---|
| Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (Art. 2, c. 1, lett. a, n. 1) | Rimostranze e conflitti di carattere personale |
| Condotte rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 e violazioni del MOG/codice etico (n. 2) | Contestazioni del rapporto individuale di lavoro |
| Violazioni del diritto UE nei settori dell'allegato (nn. 3, 4, 5, 6) | Notizie prive di fondamento o «sentito dire» |
| Fondati sospetti basati su elementi concreti (Art. 2, c. 1, lett. b) | Informazioni acquisite fuori dal contesto lavorativo |
| Condotte volte a occultare le violazioni | Segnalazioni dolose, calunniose o diffamatorie (Art. 16, c. 3) |
Tutela e riservatezza
Se ricorrono le condizioni dell'Art. 16, hai diritto alla riservatezza della tua identità (Artt. 4 e 12, D.Lgs. 24/2023) e al divieto di ritorsione nei tuoi confronti (Art. 17, D.Lgs. 24/2023), oltre alle ulteriori misure di protezione del Capo III del decreto. Per gli aspetti operativi si vedano le Linee Guida ANAC n. 1/2025 (delibera n. 478 del 26 novembre 2025).