AFAI SRL

Canale di segnalazione

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Canale di segnalazione whistleblowing

AFAI SRL ha istituito un canale interno di segnalazione ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (attuazione della direttiva (UE) 2019/1937), che dà attuazione al diritto di segnalare violazioni in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Questa pagina fornisce le informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, in adempimento dell'obbligo previsto dall'Art. 5, c. 1, lett. e), D.Lgs. 24/2023 e secondo le Linee Guida ANAC n. 1/2025 (Delibera n. 478 del 26 novembre 2025), che aggiornano le Linee Guida adottate con Delibera n. 311/2023.


Cosa si può segnalare

Possono essere segnalate le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di AFAI SRL, di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel proprio contesto lavorativo (Art. 2, c. 1, lett. a), D.Lgs. 24/2023). In particolare rientrano:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione adottati dall'ente;
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea nei settori indicati dal decreto (tra cui: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; sicurezza alimentare; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o che riguardano il mercato interno (incluse violazioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposta sulle società).

Le informazioni possono riguardare violazioni già commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultarle. Sono ammessi anche i fondati sospetti (Art. 2, c. 1, lett. b), D.Lgs. 24/2023).

Cosa NON rientra nel canale. Non costituiscono oggetto di segnalazione whistleblowing: le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale legate al proprio rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici; le violazioni già disciplinate in via obbligatoria da specifici atti dell'Unione o nazionali in materia di servizi finanziari e antiriciclaggio; le segnalazioni relative alla sicurezza nazionale. Le segnalazioni prive dei presupposti soggettivi e oggettivi saranno gestite, ove previsto, come segnalazioni ordinarie (Linee Guida ANAC n. 1/2025).


Chi può segnalare

La tutela del decreto si applica alle persone fisiche che segnalano violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (Art. 3, D.Lgs. 24/2023), e in particolare:

  • lavoratori subordinati di AFAI SRL, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, somministrato o di altra natura flessibile;
  • lavoratori autonomi e collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso AFAI SRL;
  • lavoratori o collaboratori di fornitori di beni o servizi o di appaltatori;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di mero fatto.

La protezione si applica anche quando il rapporto non è ancora iniziato (informazioni acquisite in fase di selezione o precontrattuale), durante il periodo di prova e dopo la cessazione del rapporto, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso (Art. 3, c. 4, D.Lgs. 24/2023).

Le misure di protezione si estendono inoltre ai facilitatori, ai colleghi e familiari (entro il quarto grado) legati alla persona segnalante e agli enti a essa collegati (Art. 3, c. 5, D.Lgs. 24/2023).


Come segnalare (modalità)

La segnalazione interna può essere effettuata, a scelta della persona segnalante, in forma scritta oppure in forma orale (Art. 4, c. 3, D.Lgs. 24/2023).

  • Forma scritta — tramite la piattaforma informatica dedicata, con cifratura del contenuto sul dispositivo del segnalante a garanzia della riservatezza.
  • Messaggio vocale — caricando sulla piattaforma un file audio, cifrato sul dispositivo del segnalante allo stesso modo della segnalazione scritta.
  • Incontro diretto — su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro con il personale addetto, da fissare entro un termine ragionevole (Art. 4, c. 3, D.Lgs. 24/2023; Linee Guida ANAC n. 1/2025, § 3.1).

Quando la segnalazione è resa tramite incontro, essa è documentata mediante verbale, che la persona segnalante può verificare e confermare tramite la piattaforma (Art. 14, c. 4, D.Lgs. 24/2023).


Riservatezza e anonimato

Riservatezza dell'identità. Il canale garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e di ogni altra persona menzionata, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (Art. 4, c. 1, D.Lgs. 24/2023).

L'identità della persona segnalante e ogni informazione da cui possa desumersi, anche indirettamente, non può essere rivelata — senza il suo consenso espresso — a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione e specificamente autorizzati al trattamento dei dati (Art. 12, c. 2, D.Lgs. 24/2023, in combinato con gli artt. 29 e 32 GDPR e l'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy).

La gestione del canale è affidata a soggetto autonomo e specificamente formato (Art. 4, c. 2, D.Lgs. 24/2023); le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare loro adeguato seguito (Art. 12, c. 1, D.Lgs. 24/2023). La documentazione è conservata per il tempo necessario alla trattazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale (Art. 14, c. 1, D.Lgs. 24/2023).

Segnalazioni anonime. È possibile inviare una segnalazione in forma anonima. In tal caso AFAI SRL è comunque tenuta a registrare la segnalazione e a conservarne la documentazione, così da renderla rintracciabile qualora la persona segnalante comunichi successivamente ad ANAC di aver subìto ritorsioni a causa di quella segnalazione (Art. 16, c. 4, D.Lgs. 24/2023; Linee Guida ANAC n. 1/2025). Si raccomanda di conservare il codice identificativo rilasciato dalla piattaforma, indispensabile per accedere alle comunicazioni e mantenere un canale di dialogo riservato pur restando anonimi.


Termini della procedura

Il gestore del canale assicura il rispetto dei seguenti termini (Art. 5, c. 1, D.Lgs. 24/2023):

  • Avviso di ricevimento entro 7 giorni — rilascio alla persona segnalante dell'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (Art. 5, c. 1, lett. a)). L'avviso ha carattere meramente informativo e non implica alcuna valutazione del contenuto (Linee Guida ANAC n. 1/2025).
  • Interlocuzioni — mantenimento dei contatti con la persona segnalante, con eventuale richiesta di integrazioni (Art. 5, c. 1, lett. b)).
  • Diligente seguito — esame e trattazione della segnalazione (Art. 5, c. 1, lett. c)).
  • Riscontro entro 3 mesi — comunicazione del seguito dato o che si intende dare alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza dell'avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione (Art. 5, c. 1, lett. d)).

Divieto di ritorsione

La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione per aver effettuato la segnalazione (Art. 17, c. 1, D.Lgs. 24/2023). Costituiscono ritorsione, a titolo esemplificativo: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambio di sede, la riduzione dello stipendio; le note di merito o referenze negative; le misure disciplinari; molestie, intimidazioni od ostracismo; ogni forma di discriminazione o trattamento sfavorevole (Art. 17, c. 4, D.Lgs. 24/2023).

Nei procedimenti aventi a oggetto l'accertamento di ritorsioni opera l'inversione dell'onere della prova: si presume che le misure adottate siano conseguenza della segnalazione, e spetta a chi le ha poste in essere dimostrare che siano motivate da ragioni estranee (Art. 17, c. 2, D.Lgs. 24/2023). Gli atti assunti in violazione del divieto sono nulli e la persona licenziata a causa della segnalazione ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (Art. 19, c. 3, D.Lgs. 24/2023).

La protezione è esclusa in caso di dolo o colpa grave della persona segnalante, ove sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia o la responsabilità civile per dolo o colpa grave (Art. 16, c. 3, e Art. 21, D.Lgs. 24/2023).


Canale esterno ANAC

In alternativa al canale interno, la persona segnalante può rivolgersi al canale di segnalazione esterna gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (Art. 7, D.Lgs. 24/2023), ma soltanto al ricorrere di una delle condizioni previste dall'Art. 6, c. 1, D.Lgs. 24/2023:

  • il canale interno non è obbligatorio o, anche se obbligatorio, non è attivo o non è conforme all'Art. 4;
  • è già stata effettuata una segnalazione interna senza che vi sia stato dato seguito;
  • vi sono fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che essa possa determinare un rischio di ritorsione;
  • la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Anche il canale esterno garantisce la riservatezza dell'identità e prevede l'avviso di ricevimento entro 7 giorni e il riscontro entro 3 mesi (estensibile a 6 mesi per giustificate e motivate ragioni) (Art. 8, D.Lgs. 24/2023). Le informazioni operative sul canale esterno sono pubblicate sul sito di ANAC (www.anticorruzione.it) (Art. 9, D.Lgs. 24/2023).

Resta inoltre ferma la possibilità di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e, ai limitati presupposti dell'Art. 15, D.Lgs. 24/2023, di divulgazione pubblica.


Divulgazione pubblica

Per divulgazione pubblica si intende rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (Art. 2, c. 1, lett. d), D.Lgs. 24/2023). Chi vi ricorre beneficia della tutela del Capo III (riservatezza, divieto di ritorsione e misure di protezione) soltanto se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni (Art. 15, c. 1, D.Lgs. 24/2023):

  • la persona ha prima effettuato una segnalazione interna ed esterna, oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC, e non è stato dato riscontro nei termini di legge sulle misure previste o adottate;
  • la persona ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, per le specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio prove occultate o distrutte, o timore di collusione tra l'autorità competente e l'autore della violazione).

Al di fuori di queste condizioni la divulgazione pubblica non è tutelata e può esporre a responsabilità. La tutela del Capo III non opera inoltre nei casi di esclusione previsti dall'Art. 16, c. 3, D.Lgs. 24/2023 (accertata responsabilità per calunnia o diffamazione, o responsabilità civile per dolo o colpa grave).


AFAI SRL invita a privilegiare il canale interno di segnalazione, che assicura la gestione più riservata e tempestiva della segnalazione, nel pieno rispetto delle garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023.